Guida al Sunshine Act italiano

Legge 31 maggio 2022, n. 62 — registro pubblico telematico «Sanità Trasparente»

La legge è in vigore. Gli obblighi di trasmissione non sono ancora partiti.

Il Sunshine Act italiano obbliga le imprese produttrici a rendere pubblici i trasferimenti di valore verso operatori e organizzazioni sanitarie: non solo farmaceutiche, ma anche dispositivi medici, nutraceutici e chi immette in commercio beni e servizi nell’ambito della salute. La legge è vigente dal 26 giugno 2022 e il decreto attuativo non è ancora uscito, quindi oggi non è dovuta alcuna trasmissione. Ma il primo invio riguarderà rapporti che state instaurando adesso.

Stato al 17 settembre 2026. La legge è in vigore dal 26 giugno 2022. Lo schema di decreto attuativo e il disciplinare tecnico sono stati predisposti e sono consultabili, ma non risultano adottati.

Gli obblighi di trasmissione decorreranno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di attivazione del registro. Molti siti che si occupano di Sunshine Act hanno indicato dicembre 2025 come possibile avvio: non è avvenuto. Un avvio entro dicembre 2026 è oggi plausibile, ma nessuno può indicarne la data con certezza: per questo la seguiamo settimana per settimana.
> 100 €
Operatore sanitario
Valore unitario oltre 100 € oppure valore complessivo annuo oltre 1.000 €.
> 1.000 €
Organizzazione sanitaria
Valore unitario oltre 1.000 € oppure valore complessivo annuo oltre 2.500 €.
Sempre
Accordi
Partecipazione a convegni, comitati, consulenze, docenze e ricerca: nessuna soglia, si comunicano comunque.
Semestrale
Periodicità
Quanto avviene in un semestre si comunica entro la fine del semestre successivo.

Chi è obbligato

L’obbligo grava sull’impresa produttrice. La definizione della legge è però più ampia di quanto il nome suggerisca, e va letta con attenzione:

«impresa produttrice»: qualunque soggetto, anche appartenente al Terzo settore, che, direttamente o nel ruolo di intermediario o di impresa collegata, esercita un’attività diretta alla produzione o all’immissione in commercio di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni o servizi, anche non sanitari […] ovvero all’organizzazione di convegni e congressi riguardanti i medesimi oggetti. Legge 62/2022, art. 2, comma 1, lettera a)

Rientrano quindi non solo i produttori di farmaci, ma anche chi immette in commercio dispositivi, apparecchiature, beni e servizi anche non sanitari nell’ambito della salute umana e veterinaria, compresi i prodotti nutrizionali. L’obbligo di comunicazione resta in capo all’impresa produttrice: sono i suoi trasferimenti di valore a finire nel registro.

Che cosa vuol dire «trasmettere»

La comunicazione prevista dalla legge non è un documento da scrivere: è un flusso di dati in formato elettronico da trasmettere al Ministero della salute, con periodicità semestrale e il dettaglio di ogni singola erogazione.

Non basta quindi sapere quanto si è erogato: servono le singole righe, ciascuna con il beneficiario identificato, la causale e il valore. È un adempimento che si regge sulla qualità dell’archivio, non sulla compilazione di un modulo.

Il vantaggio del tempo. La periodicità è semestrale e il primo invio riguarderà rapporti già instaurati. Chi arriva con codici fiscali, numeri di iscrizione all’ordine e causali già strutturati fa una trasmissione; chi arriva senza deve ricostruirli a ritroso.

Non riguarda solo i congressi

È l’equivoco più diffuso. La legge parla di erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità, e separatamente di accordi che producono vantaggi diretti o indiretti. Il perimetro è quindi molto più largo dell’evento:

Chi pensa di cavarsela esportando l’elenco degli inviti ai congressi scopre tardi che manca metà del perimetro. Vale anche per chi già produce report di trasparenza: l’abitudine aiuta, ma il confine non coincide.

Se non avete mai fatto un report di trasparenza

Il Sunshine Act italiano non si applica solo alle aziende farmaceutiche. La definizione di impresa produttrice comprende chi immette in commercio strumenti, apparecchiature, beni e servizi anche non sanitari nell’ambito della salute umana e veterinaria, compresi i prodotti nutrizionali.

Significa dispositivi medici, nutraceutici, diagnostici, tecnologie sanitarie: un mondo fatto di molte aziende che fino a oggi non avevano alcun obbligo di rendicontazione. Niente EFPIA, niente pratiche AIFA, nessun processo interno da cui partire.

La posizione più scomoda è questa. Chi ha già un processo di trasparenza deve adattarlo. Chi non ne ha mai avuto uno deve costruirlo da zero: anagrafiche, codici fiscali, numeri di iscrizione all’ordine, causali strutturate, tracciabilità delle erogazioni. E deve farlo mentre continua a organizzare i propri eventi e a gestire donazioni, studi e consulenze.

Obblighi uguali, risorse molto diverse

Gli obblighi della legge sono gli stessi per la multinazionale e per l’azienda con dieci dipendenti. Gli strumenti offerti sul mercato, no: le piattaforme di compliance dei grandi fornitori sono pensate per strutture con un ufficio dedicato e un budget da grande impresa.

Ma le imprese interessate da questa norma sono centinaia, e in gran parte piccole o micro: distributori di dispositivi, aziende nutraceutiche, produttori specializzati. Hanno lo stesso obbligo e una frazione delle risorse, e per loro il problema non è scegliere tra due software: è trovarne uno sostenibile.

È il punto su cui questa guida insiste di più, perché è quello di cui si parla di meno: la norma è stata scritta guardando all’industria farmaceutica, ma si applica a un mondo molto più ampio e molto meno attrezzato.

Non aspettate il decreto

La tentazione naturale è rimandare: finché il registro non apre, non c’è nulla da trasmettere. Ma la periodicità è semestrale e il primo invio riguarderà rapporti già in essere oggi. Quando esce il decreto, il tempo per rimediare non c’è più: si trasmette quello che si ha.

Chi si fa trovare pronto fa una trasmissione. Chi aspetta deve ricostruire a ritroso mesi di eventi, donazioni, consulenze e studi, rincorrendo codici fiscali e numeri di iscrizione all’ordine di persone contattate un anno prima.

Serve un aiuto per adempiere?

Questa guida spiega la norma e si ferma lì. Se dopo averla letta vi accorgete che il lavoro va fatto e non avete chi lo faccia, se ne occupa Congrest, l’ufficio congressi che cura questa guida: raccoglie e struttura i dati durante l’anno, produce la comunicazione nel formato richiesto e la trasmette per conto dell’azienda.

Che cosa va comunicato per ogni voce

Per ciascuna erogazione, convenzione o accordo l’articolo 3, comma 4, richiede:

DatoContenuto richiesto dalla legge
IdentificativiCognome, nome, domicilio professionale e qualifica se persona fisica; ragione sociale, sede e natura dell’attività se persona giuridica.
Codice fiscaleCodice fiscale o partita IVA del beneficiario o della controparte.
DataData dell’erogazione oppure periodo di riferimento della convenzione o dell’accordo.
NaturaNatura dell’erogazione, della convenzione o dell’accordo.
ImportoImporto o valore; per beni, servizi o altre utilità si indica il valore di mercato.
CausaCausa dell’erogazione, della convenzione o dell’accordo.
IntermediarioIl soggetto che ha definito le condizioni o intrattenuto i rapporti per conto dell’impresa produttrice.
Ordine professionaleNumero di iscrizione del beneficiario o della controparte al proprio ordine professionale.

L’ultima riga è quella che nella pratica manca più spesso negli archivi: il numero di iscrizione all’ordine non è un dato che i gestionali congressuali raccolgono per abitudine, e recuperarlo a posteriori su migliaia di nominativi è molto più oneroso che raccoglierlo all’iscrizione.

Le scadenze

Erogazioni, convenzioni e accordi — la comunicazione si esegue, per quanto effettuato o instaurato in ciascun semestre, entro la conclusione del semestre successivo. Se le soglie annue vengono superate in corso d’anno, la comunicazione va fatta entro il semestre successivo a quello del superamento (art. 3, comma 5).

Partecipazioni azionarie, obbligazioni e proventi da diritti di proprietà industriale o intellettuale — comunicazione entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 4, comma 1).

Il conto alla rovescia parte dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, non da oggi. Ma la periodicità semestrale ha una conseguenza pratica: i primi dati richiesti riguarderanno rapporti già in essere. Chi arriva a quel momento senza codici fiscali, numeri di ordine e causali strutturate, dovrà ricostruirli a ritroso.

Documenti ufficiali